Associazione ONLUS



ART 1. COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata:

 

“FILO DIRETTO”

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.L. 4/12/1997, l’associazione è costituita in conformità al dettato di legge 266/91, che attribuisce la qualificazione di “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4/12/1997, nr. 460. La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa. 

 

La durata dell’organizzazione è illimitata.

 

L’Associazione ha sede presso la sede Centro Civico Comunale di Villa d’Almè.

 

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune o nel Comune di Almè, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

 

ART 2. SCOPI

L’Associazione, senza scopi di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'Assistenza sociale.

 

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionale vedi il successivo Art. 3.

 

ART 3. FINALITA’

L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- Contribuire ad attenuare i condizionamenti che derivano da situazioni invalidanti per le quali ogni persona non è in grado di  raggiungere la massima autonomia possibile e la soddisfacente partecipazione alla vita della collettività;

- Favorire l’integrazione delle persone disabili o portatrici di handicap, nella famiglia, nella scuola, nella società, con interventi volti a superare situazioni di emarginazione e di esclusione sociale;

- Facilitare il recupero funzionale e sociale delle persone disabili ed anziani, collaborando anche con Enti ed istituzioni sia pubbliche che private;

- L’Associazione opera nell’ambito territoriale dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, col metodo della programmazione degli interventi e delle attività, ricercando le forme di collaborazione più utili, compreso le convenzioni, con Istituzioni, Enti ed Associazioni ONLUS che perseguono gli stessi scopi.

Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART 4. ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE 

Sono soci aderenti all’Associazione, le seguenti categorie;

I soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente Statuto;

I soci Ordinari: coloro che presentano domanda di adesione all’Associazione;

I soci Sostenitori: coloro che forniscono  sostegno economico all’attività dell’Associazione;

I soci Onorari: coloro che forniscono particolare contributo alla vita dell’Associazione.

 

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione, dall’istituzione interessata.

 

Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di appartenenza, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

Il numero degli aderenti è illimitato.

 

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

 

Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti:

- Deve esserci, da parte di chi fa domanda di ammissione, la totale accettazione dello Statuto senza riserva alcuna;

- L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all’Associazione:

-    Per dimissioni volontarie;

-    Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

-    Per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

-    Per decesso;

-    Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

-    Per persistente violazione degli obblighi statutari.

    

ART 5. DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI:

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo.

E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o do perdita di qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

 

Gli aderenti hanno diritto:

- Di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento del quota associativa e di votare direttamente o per delega;

- Di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

- Di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

Gli aderenti sono obbligati:

- Ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- A versare il contributo stabilito dall’assemblea;

- A svolgere le attività preventivamente concordate;

- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

 

ART 6. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;

- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in bilancio;

- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

- Quota associativa degli aderenti;

- Contributi di privati;

- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;

- Contributi di organismi internazionali;

- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;

- Rimborsi derivanti da convenzioni;

- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;

- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche medianteofferta di beni di modico valore;

- Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

- I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Segretario e/o del Tesoriere.

 

ART 7. ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

 Organi dell’Associazione sono:

- L’Assemblea degli aderenti;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Segretario;

- Il Tesoriere.

Sono inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia;

- Collegio dei Revisori dei Conti;

- Collegio  dei Probiviri.

 

ART 8. ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione; è convocata dal Consiglio Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente.

La sua convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in questo caso bisognerà far pervenire al Consiglio Direttivo la richiesta di convocazione dell’Assemblea contente l’ordine del giorno e sottoscritto dai richiedenti: il Consiglio Direttivo dovrà, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, adoperarsi alla convocazione con le modalità descritte successivamente.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- L’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente.

- L’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

- Determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- Eleggere il collegio dei Probiviri;

- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati da Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- Fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;

- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L’Assemblea straordinaria viene convocata per:

- proposte di modifica dello Statuto;

- scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

 

La procedura di convocazione consiste:

a)     far pervenire ad ogni aderente, almeno 15 giorni prima dalla data di convocazione, l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno e la data di convocazione stessa;

b)    affissione dello stesso avviso nell’albo degli avvisi esposto nella sede sociale.

L’Assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

Validità dell’Assemblea:

- in prima convocazione con la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti mentre per quelle dell’Assemblea Straordinaria sono richieste le maggioranze come indicate nell’Art. 15.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

 

ART 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I consiglieri decadono da tale carica quando sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente, un vice presidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti ed in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta con relativo ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scriversi nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

- Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre o comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

- Determinare il programma di lavoro, in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

 -Eleggere il Presidente ed il vice Presidente;

- Nominare il Segretario ed il Tesoriere che possono essere scelti anche fra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;

- Accogliere o respingere le domande degli aderenti;

- Deliberare in merito alla esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

 

ART 10. IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

 

Competenze e funzioni del Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza legale e sociale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizi;

- È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardante l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

- Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;-

- In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

In caso di assenza o impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

 

ART 11. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.

Componenti e durata:

- È costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, che possono essere rieletti alla scadenza del mandato e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti dei Revisori Contabili.

- Restano in carica tre anni.

 

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti:

- Elegge fra i suoi membri il Presidente del Collegio;

- Esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;

- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente

- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- Riferisce annualmente all’Assemblea con le relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.

 

ART 12. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea può eleggere il Collegio dei Probiviri.

Componenti e durata:

- È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti; possono essere rieletti alla scadenza del mandato;

- Restano in carica tre anni.

 

Competenze e funzioni del Collegio dei probiviri:

- ha il compito di esaminare le controversie fra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

 

ART 13. GRATUITA’ DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

  

ART 14. BILANCIO

Per ogni esercizio di gestione, coincidente con l’anno solare, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

 

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche.

 

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 Art. 10 del D.L. 4/12/1997, N. 460, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge, a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

 

ART 15. MODIFICHE DI STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/10 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno ¾ degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il voto favorevole di almeno ¾ degli aderenti dell’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

 

I beni che ne residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’Art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

ART 16. NORME DI RINVIO 

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa all’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

 

Approvato nell’Assemblea del ……..

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

                   IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO