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ART 1. COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato
denominata:
“FILO DIRETTO”
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
10 e seguenti del D.L. 4/12/1997, l’associazione è costituita in
conformità al dettato di legge 266/91, che attribuisce la
qualificazione di “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” che le
consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non
lucrativa di attività sociale) ai sensi dell’art. 10 del D.L.
4/12/1997, nr. 460. La qualificazione di “Organizzazione di
volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale
costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono
essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna
della medesima.
I contenuti e la struttura
dell’organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita
dell’organizzazione stessa.
La durata dell’organizzazione è illimitata.
L’Associazione ha sede presso la sede Centro
Civico Comunale di Villa d’Almè.
Il Consiglio Direttivo, con sua
deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso
Comune o nel Comune di Almè, nonché istituire sedi e sezioni
staccate.
ART 2.
SCOPI
L’Associazione, senza scopi di lucro e con
l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera
nel settore dell'Assistenza sociale.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di
scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità
istituzionale vedi il successivo Art. 3.
ART 3. FINALITA’
L’Associazione, in considerazione del patto
di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire
le seguenti finalità:
- Contribuire ad attenuare i condizionamenti
che derivano da situazioni invalidanti per le quali ogni persona
non è in grado di raggiungere la massima autonomia possibile e
la soddisfacente partecipazione alla vita della collettività;
- Favorire l’integrazione delle persone
disabili o portatrici di handicap, nella famiglia, nella scuola,
nella società, con interventi volti a superare situazioni di
emarginazione e di esclusione sociale;
- Facilitare il recupero funzionale e
sociale delle persone disabili ed anziani, collaborando anche
con Enti ed istituzioni sia pubbliche che private;
- L’Associazione opera nell’ambito
territoriale dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, col metodo della
programmazione degli interventi e delle attività, ricercando le
forme di collaborazione più utili, compreso le convenzioni, con
Istituzioni, Enti ed Associazioni ONLUS che perseguono gli
stessi scopi.
Al fine di svolgere le proprie attività,
l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie, dirette e
gratuite dei propri aderenti.
L’associazione non svolgerà attività diverse
da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART 4. ADERENTI
ALL’ASSOCIAZIONE
Sono soci aderenti all’Associazione, le
seguenti categorie;
I soci Fondatori: coloro che
hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente
Statuto;
I soci Ordinari: coloro che
presentano domanda di adesione all’Associazione;
I soci Sostenitori: coloro che
forniscono sostegno economico all’attività dell’Associazione;
I soci Onorari: coloro che
forniscono particolare contributo alla vita dell’Associazione.
L’ammissione e l’esclusione vengono
deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri, che deve decidere sull’argomento nella
prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere
l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo
rappresentante designato con apposita deliberazione,
dall’istituzione interessata.
Ciascun aderente di maggiore età ha diritto
di voto, senza regime preferenziale per categorie di
appartenenza, per l’approvazione e modificazione dello Statuto,
dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla
vita dell’Associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e
doveri.
Criteri di ammissione ed esclusione degli
aderenti:
- Deve esserci, da parte di chi fa domanda
di ammissione, la totale accettazione dello Statuto senza
riserva alcuna;
- L’ammissione decorre dalla data di
delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le
domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione
successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione
nel registro degli aderenti all’Associazione.
Gli aderenti cessano di partecipare
all’Associazione:
-
Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità
di effettuare le prestazioni programmate;
- Per mancato versamento del
contributo per l’esercizio sociale in corso;
- Per decesso;
- Per comportamento contrastante
con gli scopi statutari;
- Per persistente violazione degli
obblighi statutari.
ART 5. DIRITTI E DOVERI
DEGLI ADERENTI:
Gli aderenti possono essere chiamati a
contribuire alle spese annuali dell’Associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha
carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata
per l’approvazione del preventivo.
E’ annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o do perdita di
qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Gli aderenti hanno diritto:
- Di partecipare alle assemblee, se in
regola con il pagamento del quota associativa e di votare
direttamente o per delega;
- Di conoscere i programmi con i quali
l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse
dall’associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi
momento.
Gli aderenti sono obbligati:
- Ad osservare le norme del presente
Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- A versare il contributo stabilito
dall’assemblea;
- A svolgere le attività
preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme
alle finalità dell’associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a
titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario. Agli aderenti sono rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per
tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal consiglio
direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Le attività degli aderenti sono
incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’associazione.
ART 6. PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è
costituito:
- Da beni mobili ed immobili che diverranno
di sua proprietà;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con
le eccedenze di bilancio in bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’associazione sono costituite
da:
- Quota associativa degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti ed
Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari non
vincolati all’incremento del patrimonio;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche medianteofferta di beni di
modico valore;
- Ogni altro provento, anche derivante da
iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad
incremento del patrimonio.
- I fondi sono depositati presso gli
istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con
firme congiunte del Presidente, del Segretario e/o del
Tesoriere.
ART 7. ORGANI
SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi
dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
Sono inoltre costituiti i
seguenti collegi di controllo e di garanzia;
- Collegio dei Revisori dei
Conti;
- Collegio dei
Probiviri.
ART 8. ASSEMBLEA
DEGLI ADERENTI
L’Assemblea è costituita da tutti gli
aderenti all’Associazione; è convocata dal Consiglio Direttivo
ed è, di regola, presieduta dal Presidente.
La sua convocazione è fatta in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche su
richiesta di almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo o di un
decimo degli aderenti: in questo caso bisognerà far pervenire al
Consiglio Direttivo la richiesta di convocazione dell’Assemblea
contente l’ordine del giorno e sottoscritto dai richiedenti: il
Consiglio Direttivo dovrà, entro 15 giorni dalla ricezione della
richiesta, adoperarsi alla convocazione con le modalità
descritte successivamente.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata per:
- L’approvazione della relazione di
attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
dell’anno precedente.
- L’approvazione del programma e del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
- Determinare il numero ed eleggere i
componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere il collegio dei Probiviri;
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei
Conti;
- Approvare gli indirizzi ed il
programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di
competenza dell’Assemblea adottati da Consiglio Direttivo per
motivi di urgenza;
- Fissare l’ammontare del contributo
per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli
aderenti, quale forma di partecipazione alla vita
dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di
partecipazione patrimoniale;
- l’esame delle questioni sollevate dai
richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Di ogni Assemblea deve essere redatto il
verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative
per tutti gli aderenti.
L’Assemblea straordinaria viene convocata
per:
- proposte di modifica dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione
dell’Associazione.
La procedura di convocazione consiste:
a)
far pervenire ad ogni aderente,
almeno 15 giorni prima dalla data di convocazione, l’avviso di
convocazione contenente l’ordine del giorno e la data di
convocazione stessa;
b)
affissione dello stesso avviso
nell’albo degli avvisi esposto nella sede sociale.
L’Assemblea, in assenza di leggi in materia
ed in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può
deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di
convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse
particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa
l’individuazione di una sede adatta.
Validità dell’Assemblea:
- in prima convocazione con la metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli aderenti, in proprio o per delega.
La seconda convocazione può aver luogo nello
stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti mentre per
quelle dell’Assemblea Straordinaria sono richieste le
maggioranze come indicate nell’Art. 15.
Ciascun aderente può essere portatore di una
sola delega.
ART 9. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre
ad un massimo di undici consiglieri che restano in carica tre
anni e possono essere rieletti.
I consiglieri decadono da tale carica quando
sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente, un vice
presidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su
convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno
1/3 dei componenti ed in questo caso la riunione deve avvenire
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta con relativo
ordine del giorno.
Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali
sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scriversi nel
registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
- Compiere tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione
- Fissare le norme per il funzionamento
dell’Associazione;
- Sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di
dicembre o comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del
mese di aprile successivo all’anno interessato;
- Determinare il programma di lavoro,
in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e
autorizzando la spesa;
-Eleggere il Presidente ed il vice
Presidente;
- Nominare il Segretario ed il
Tesoriere che possono essere scelti anche fra le persone non
componenti il Consiglio Direttivo;
- Accogliere o respingere le domande
degli aderenti;
- Deliberare in merito alla esclusione
di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta
successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro
i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a
voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle
riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
ART 10. IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
Competenze e funzioni del Presidente:
- Ha la firma e la rappresentanza
legale e sociale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in
giudizi;
- È autorizzato ad eseguire incassi ed
accettazioni di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da
pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone
liberatorie quietanze;
- Ha facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive riguardante
l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed
amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;-
- In caso di necessità e di urgenza
assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o impedimento o di
cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti,
ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice
Presidente fa piena prova dell’assenza o impedimento del
Presidente.
ART 11. COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
L’Assemblea può eleggere il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Componenti e durata:
- È costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti, che possono essere rieletti alla
scadenza del mandato e, quando la legge lo impone, tra gli
iscritti dei Revisori Contabili.
- Restano in carica tre anni.
Competenze e funzioni del Collegio dei
Revisori dei Conti:
- Elegge fra i suoi membri il
Presidente del Collegio;
- Esercita i poteri e le funzioni
previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- Agisce di propria iniziativa, su
richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di
un aderente
- Può partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo;
- Riferisce annualmente all’Assemblea
con le relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei
revisori dei conti.
ART 12.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea può eleggere il Collegio dei
Probiviri.
Componenti e durata:
- È costituito da tre componenti
effettivi e due supplenti; possono essere rieletti alla scadenza
del mandato;
- Restano in carica tre anni.
Competenze e funzioni del Collegio dei
probiviri:
- ha il compito di esaminare le
controversie fra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i
suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza
formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.
ART 13. GRATUITA’ DELLE CARICHE
Le cariche sociali sono gratuite, fatto
salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Le eventuali sostituzioni dei componenti del
Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono
essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono
con gli altri componenti.
ART 14.
BILANCIO
Per ogni esercizio di gestione, coincidente
con l’anno solare, devono essere redatti, a cura del Consiglio
Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’Assemblea entro il 30 aprile.
I bilanci devono essere portati a conoscenza
del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della
presentazione all’Assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i
beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitali e
voci analitiche.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono
essere impegnati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È
vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta,
nel rispetto del comma 6 Art. 10 del D.L. 4/12/1997, N. 460, di
utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o
consentiti dalla legge, a favore di altre organizzazioni di
volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura o rete di
solidarietà.
ART 15.
MODIFICHE DI STATUTO
– SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le proposte di modifica allo Statuto possono
essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno
1/10 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno ¾ degli aderenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero
l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può
essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il
voto favorevole di almeno ¾ degli aderenti dell’Assemblea dei
soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che ne residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni operanti
in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo
le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e
comunque secondo il disposto dell’Art. 5, comma 4 della legge
266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve agli aderenti.
ART 16. NORME DI RINVIO
Le norme di funzionamento, eventualmente
predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea,
saranno rese note per mezzo di copia affissa all’albo avvisi
esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne
copia personale.
Per quanto non previsto dal presente Statuto
si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Approvato nell’Assemblea del ……..
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL
PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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